La verifica dell’invalidità prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo del medico di base e prosegue con la richiesta di accertamento sanitario trasmessa dall’interessato all’Istituto.
Tipologie di invalidità e benefici economici
L’accertamento sanitario per il riconoscimento dell’invalidità civile è il passaggio obbligato per ottenere una serie di benefici economici:
- pensione di inabilità per gli invalidi totali
- indennità di accompagnamento
- assegno mensile (invalidi parziali)
- indennità di frequenza (minori invalidi).
Ricevuta l’istanza, la competente Commissione medico – legale dell’ASL verifica, in base alle minorazioni del richiedente, il grado di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità ed handicap.
Come comportarsi nelle ipotesi di invalidità negata? Quali strumenti ha a disposizione il cittadino?
Contro i provvedimenti di diniego dell’invalidità e dei benefici economici ad essa collegati è possibile presentare a, seconda dei casi, un ricorso amministrativo o giudiziario.
La scelta dipende dalla materia del contendere.
Mentre il ricorso amministrativo è limitato ai provvedimenti di revoca o rigetto della prestazione economica, la procedura giudiziaria è attivabile contro il giudizio sanitario della Commissione.
La procedura amministrativa è ammessa esclusivamente contro i provvedimenti di rigetto o revoca dei benefici economici, giustificati da requisiti come il reddito, la cittadinanza o la residenza.
Come e quando presentare il ricorso per l’invalidità negata?
Per presentare ricorso è sufficiente collegarsi al portale INPS e seguire il percorso “Prestazioni e Servizi – Servizi – Ricorsi amministrativi”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile rivolgersi agli enti di patronato.
Il ricorso giudiziario è ammesso contro il provvedimento di diniego della commissione medica per l’accertamento di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, entro sei mesi dall’emissione del provvedimento di diniego.
Spirato tale termine, la sola possibilità per l’interessato sarà quella di presentare una nuova domanda di riconoscimento dell’invalidità.
La legge stabilisce che in tutti i giudizi per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, è obbligatorio l’Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) ex 445 bis c.p.c, ovvero una verifica del requisito sanitario che legittimi le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 15 luglio 2011, n. 111).
Pertanto, il cittadino che intenda impugnare il verbale sanitario deve presentare, a pena di improcedibilità, ricorso per ATPO al tribunale territorialmente competente
Elenco dei documenti necessari per il ricorso giudiziario
Documenti per accompagnamento
- certificato medico introduttivo;
- copia documento riconoscimento e tessera sanitaria;
- certificato di nascita residenza e cittadinanza italiana;
- copia del verbale ASL di diniego;
- documentazione medico sanitaria;
- atto notorio ricoveri (si richiede al comune e riguarda la mancata fruizione da parte del ricorrente presso strutture ospedaliere a carico dello stato)
Documenti per invalidità parziale o totale
- certificato medico introduttivo;
- copia documento riconoscimento e tessera sanitaria;
- certificato di nascita residenza e cittadinanza italiana;
- copia del verbale ASL di diniego;
- documentazione medico sanitaria;
- iscrizione alle liste speciali di collocamento;
- certificato reddituale rilasciato dall’agenzia delle entrate
Documenti indennità di frequenza
- certificato medico introduttivo;
- copia documento riconoscimento e tessera sanitaria dei genitori del minore;
- certificato di nascita residenza e cittadinanza italiana;
- copia del verbale ASL di diniego;
- documentazione medico sanitaria;
- certificato reddituale rilasciato dall’agenzia delle entrate
- attestazione di frequentazione di centro scolastico, formazione, addestramento professionale.
(a cura Avv. Nunzia Filacchione, Foro di Napoli)