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Secondo acconto Irpef, comunicazione al datore di lavoro.

Secondo acconto Irpef 2024

Il contribuente che ha presentato il Modello 730 2023, se ritiene di realizzare redditi inferiori nell’anno successivo e pagare una imposta minore, ha la facoltà di versare il secondo acconto Irpef in misura minore.

Questa possibilità si basa su un metodo previsionale che permette di non incorrere in sanzioni purchè la somma degli acconti versati in base alla stima sia almeno pari al 100% del rigo “Differenza” della dichiarazione dei redditi 2024 (anno di imposta 2023).

Il contribuente che ha già presentato il Modello 730 2023 con i relativi conguagli a debito può inviare una comunicazione al sostituto entro e non oltre il 10 ottobre 2023, al fine di far trattenere in misura ridotta o di non far trattenere totalmente il secondo acconto Irpef e o cedolare secca dovuto secondo i risultati contabili del modello 730.

Il versamento degli acconti deve avvenire entro il 30 novembre 2023.

Quando può essere versato un minore secondo acconto Irpef?

La comunicazione deve essere consegnata per iscritto al datore di lavoro, ed è sotto la propria responsabilità che il contribuente sceglie di versare meno di quanto indicato nel prospetto di liquidazione entro il 10 ottobre 2023.

A stabilirlo è il comma 6, articolo 19 del Decreto n. 164/1999, che disciplina le regole per l’assistenza fiscale: “I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, determinano, sotto la propria responsabilità’, l’importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre.”

Si fa presente che il versamento di un importo inferiore del secondo acconto Irpef e cedolare secca, rispetto a quanto dovuto, può comportare delle sanzioni per omesso o carente versamento, nel caso in cui l’acconto sia dovuto per intero o secondo il risultato contabile del modello 730.

Si ricorda in ogni caso che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, non si applicano interessi e sanzioni in caso di:

  • insufficiente versamento della prima rata, se l’importo pagato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
  • omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l’importo pagato come prima rata o complessivamente non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione dell’anno in corso.

Clicca qui e scarica il Modello di comunicazione Fac-simile

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Redazione CAF Fenalca
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