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Modello 730/2024 senza sostituto di imposta

Modello 730 senza sostituto e conguagli

Da quest’anno i contribuenti su elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, indicando la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod.730 dipendenti senza sostituto”.

Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

730 senza sostituto ecco le modalità di conguaglio

Nel caso di 730/2024 presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):

  • se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il CAF o il professionista:
  • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
  • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;

Se il 730/2024 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

  • nel caso di credito emergente dalla dichiarazione, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.

730/2024 senza sostituto e modalità di rimborso Agenzia delle Entrate

Se il contribuente ha comunicato all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso sarà accreditato su quel conto.

La richiesta di accredito può essere effettuata:

  • online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet  www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline);
  • oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato);
  • se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

Qualora, invece, il contribuente intenda utilizzare in compensazione (ex art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019).

Attenzione Modello F24 a saldo zero

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66 del 2014 (cfr. risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).

Vuoi conoscere tutte le novità del Modello 730/2024?

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 68472 del 28.02, con le regole per presentare la dichiarazione dei redditi 2024 con il Modello 730/2024 e le relative istruzioni da presentare entro il 30 settembre 2024.

Il decreto “Adempimenti” introduce diverse novità per il modello 730/2024, ampliando le sue funzionalità e semplificando la compilazione per i contribuenti. Per saperne di più clicca qui

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Redazione CAF Fenalca
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