L’Assegno di inclusione (Adi) è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, introdotta dal Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 e convertito nella Legge 3 luglio 2023 n. 85. L’Adi sostituisce il Reddito di cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024.
Requisiti per accedere all’Adi
Per accedere all’Adi, il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti:
- un ISEE valido il cui valore non sia superiore alla soglia di 9.360 euro (nel caso di nuclei familiari con minorenni, verrà calcolato un ISEE della tipologia “minori”);
- un valore del reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- se invece il nucleo familiare fosse tutto composto da persone di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni assieme ad altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si alzerebbe a 7.560 euro, moltiplicati sempre per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Chi richiede l’Assegno di Inclusione non deve:
- risultare sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
Non potranno inoltre percepire l’Assegno di Inclusione i nuclei familiari al cui interno ci sia un componente che risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie scattate nei 12 mesi precedenti alla domanda di Assegno, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della Legge 604/1966.
Soggetti fragili Assegno di inclusione
In pratica, i parametri della scala di equivalenza sono dei valori numerici che entrano in azione nel momento in cui siano presenti nel nucleo uno o più soggetti cosiddetti “fragili”. Ciascuna tipologia di soggetto fragile è quindi associata a un determinato parametro/valore che verrà poi sommato agli altri, dopodiché la somma totale verrà moltiplicata per la soglia economica ISEE di riferimento, che dunque si alzerà rispetto ai livelli ordinari di 6.000 o 7.650 euro.
Importo dell’Assegno di inclusione
L’importo dell’Assegno di Inclusione, che non può essere comunque inferiore a 480 euro annui, è composto da due componenti (stesso principio ereditato dal RdC):
- un’integrazione al reddito familiare fino a 6.000 euro annui, oppure 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione regolarmente registrato, fino ad un massimo di 3.360 euro o 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Come richiedere l’Adi
La domanda per l’Adi può essere presentata all’INPS a partire dal 1° gennaio 2024 tramite:
- il sito web dell’INPS
- o tramite un CAF
- o un Patronato.
Per presentare la domanda, è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
- Documento di identità in corso di validità
- Codice fiscale
- Certificazione ISEE
- Documenti attestanti la presenza di una delle condizioni di fragilità
L’Adi è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale rivolta a nuclei familiari in condizione di fragilità.
Ultimi aggiornamenti Manovra 2024 (al 12 dicembre 2023)
A seguito degli ultimi emendamenti alla manovra finanziaria 2024 sono sopraggiunte importanti novità per i possibili beneficiari dell’assegno di inclusione.
Si prevede, infatti, che per le domande presentate fino a febbraio 2024 senza un ISEE in corso di validità, l’INPS, ai fini della verifica e dell’erogazione della misura per i primi due mesi dell’anno, prenderà in considerazione l’indicatore ISEE in vigore al 31 dicembre 2023 ed inoltre, secondo quanto annunciato dal direttore generale dell’INPS, Vincenzo Caridi, in un’intervista a Repubblica, gli interessati potranno presentare le richieste già dalla metà di dicembre, così da ricevere l’importo dal mese di gennaio.
Si attendono conferme e vi terremo aggiornati in merito e sulla relativa operatività
Modello ISEE 2024
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