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L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 484 del 19 ottobre 2020, chiarisce che nel caso in cui un contribuente utilizzi il bancomat intestato al figlio per pagare una prestazione medica erogata nei suoi confronti presso una struttura sanitaria privata non in convenzione con il Ssn, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, potrà detrarsi la spesa se l’intestataria della fattura relativa alla visita medica eseguita.

Questa correlazione salva l’obbligo di tracciabilità ed evita la perdita del diritto alla detrazione.

Nella risposta l’Agenzia ricorda le disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti che condizionano la detraibilità del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir all’effettuazione del pagamento mediante versamento bancario o postale o tramite carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari e circolari o “altri sistemi di pagamento” (articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019). Inoltre nel successivo comma 680 prevede che tale limitazione non operi per le spese destinate all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Documentazione da esibire al Caf per il Modello 730/2021

Ai fini del Modello 730/2021 e della documentazione da esibire al Caf è necessario esibire copia del pagamento tracciabile tramite:

  • ricevuta cartacea dei pagamenti
  • oppure tramite l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte di chi ha percepito le somme o effettuato la prestazione di servizio.

In sintesi l’Agenzia delle Entrate ritiene che è possibile utilizzare il bancomat del figlio per pagare le spese mediche da lei fruite, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione. Deve però essereci corrispondenza tra la prestazione e l’intestatario della fattura.

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Redazione CAF Fenalca
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