Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2022 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati e che nel 2023 non hanno un datore di lavoro che possa effettuare il conguaglio. In questo caso nel riquadro «Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio» va barrata la casella «Mod. 730 dipendenti senza sostituto».
Come si presenta il modello 730 senza sostituto di imposta?
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato, oppure direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Nel frontespizio della dichiarazione, nelle informazioni relative al contribuente, va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto”; nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
La casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:
- nel 2022 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
- presenta il mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.
La casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2022 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In questi casi non vanno compilati gli altri campi della sezione.
Attenzione: in presenza di un sostituto di imposta non si può scegliere se indicarlo o meno in alternativa all’Agenzia delle Entrate. In presenza di un sostituto d’imposta, quest’ultimo deve essere sempre inserito e nel caso non possa effettuare i conguagli ne provvede alla relativa comunicazione nei termini di legge prescritti.
Modello 730 senza sostituto a debito o a credito: cosa fare?
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto, se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
- trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il versamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione, oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche.
- Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.
Invece, se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Se il contribuente ha fornito all’Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto.
La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline), oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane.
Come si comunica l’IBAN all’Agenzia delle Entrate?
La presentazione del Mod. 730/2023 con indicazione “senza sostituto” prevede per il contribuente il rimborso dell’eventuale credito spettante direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate previa presentazione del modulo di accredito di tali somme con la comunicazione IBAN del conto corrente.
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