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Deduzione e detrazione assistenza personale

Come precisato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10/2005, una delle condizioni per richiedere la detrazione assistenza personale rese da una casa di cura o di riposo, è che i corrispettivi per l’assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante.

La precisazione è stata confermata anche dalla più recente circolare n. 24/2022 che, riguardo alla documentazione necessaria per usufruire della detrazione, ribadisce l’obbligo che nella fattura rilasciata dalla struttura che eroga la prestazione sia specificato il corrispettivo riferito all’assistenza.

In caso di soggetti disabili l’agevolazione si trasforma in una deduzione, al posto dello sconto IRPEF nel Modello 730 sarà possibile escludere le spese sostenute dal reddito complessivo su cui effettuare il calcolo dell’importo dovuto.

Detrazione assistenza personale (Mod. 730 Rigo E8/E10 codice 15)

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale:

  • nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:

  • assunzione di alimenti;
  • espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
  • deambulazione;
  • indossare gli indumenti.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (Circolare 03.01.2005 n. 2/E, paragrafo 4).

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza. La detrazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.

Tipologia di spesa ammessa

La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio, per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

  • una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397/E);
  • una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 8);
  • un’agenzia interinale

La detrazione non spetta per:

  • le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale;
  • i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUIR che vanno indicati nel rigo E23.

Limiti di detrazione assistenza personale

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100. Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, tale limite deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo su cui calcolare la detrazione non può comunque superare euro 2.100.

La detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, pur rientrando, in astratto, nel novero delle detrazioni che, ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR, dovrebbero variare in base all’ammontare del reddito complessivo, in concreto spetta per intero, considerato che la detrazione in esame è sottoposta alla condizione per cui il reddito complessivo non deve superare euro 40.000.

Dall’anno d’imposta 2020 le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale sono sottoposte, ai fini della detrazione, all’obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili”. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 con il codice 15.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2023 con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Documentazione da controllare e conservare

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza e dalla prova del pagamento tracciato.

Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un
familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:

  • una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (Circolare 16.03.2005 n. 10/E, risposta 10.8);
  • una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso;
  • un’agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.

Deduzione spese mediche assistenza specifica disabili (Mod. 730 Rigo E25)

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.

Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della l. n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.

Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79/E).

I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU in materia di pensioni di guerra, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della l. n. 448 del 1998).

Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

Trattandosi di oneri deducibili non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento previsto dall’anno d’imposta 2020 per poter fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie.

Tipologia di spesa ammessa

Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.), nonché quelle di assistenza specifica.

Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative al personale:

  • in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • con la qualifica di educatore professionale;
  • qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel d.m. 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti), ma ciò non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.

Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 2.2).

Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 3.3).

Non sono deducibili:

  • le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socioassistenziali e socio-culturali (Circolare 2.03.2016 n. 3/E, risposta 1.2);
  • le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio, stampelle), il diritto alla detrazione del 19 per cento potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta da indicare nel Rigo E3;
  • le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale
    attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

Limiti di deducibilità

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 2.1, e Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.8).

Documentazione da controllare e conservare

Qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 3.1).

Le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini c.d. “parlanti” che abbiano i requisiti prescritti in base alle specifiche tipologie di spese sanitarie cui si riferiscono, costituiscono i soli documenti rilevanti al fine della verifica del sostenimento della spesa. Il contribuente, pertanto, ai fini della deduzione, non è tenuto ad esibire la prova del pagamento.

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Redazione CAF Fenalca
Redazione CAF Fenalca

ll centro assistenza fiscale svolge attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei pensionati, degli iscritti al Sindacato Fenalca e dei contribuenti non titolari di lavoro autonomo e di impresa.

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