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730/2024: ampliamento platea e tutte le novità

Ecco le novità del Modello 730/2024

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 68472 del 28.02, con le regole per presentare la dichiarazione dei redditi 2024 con il Modello 730/2024 e le relative istruzioni da presentare entro il 30 settembre 2024.

Con provvedimento n 68478 sempre del 28.02 sono definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta del modello 730-4 e del modello 730 4 integrativo previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, dall’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Il decreto “Adempimenti” introduce diverse novità per il modello 730/2024, ampliando le sue funzionalità e semplificando la compilazione per i contribuenti.

Modello 730/2024, ecco le principali modifiche.

Un unico modello per tutti i redditi:

  • Il 730 diventa la dichiarazione predefinita per tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.
  • Vengono integrate le informazioni relative a Ivie, Ivafe e cripto-attività nel nuovo quadro W.
  • Il quadro L include ora la rivalutazione dei terreni e la tassazione sostituiva sui redditi di capitale esteri.

Semplificazione per i sostituti d’imposta:

  • I versamenti delle imposte sostitutive potranno essere effettuati direttamente dai contribuenti tramite modello F24.
  • L’Agenzia delle Entrate gestirà gli eventuali conguagli come per i modelli 730 “senza sostituto”.

Detassazione per mance e premi di produttività:

  • Introdotto il nuovo rigo C16 per le mance nel settore turistico, con imposta sostitutiva al 5%.
  • Ridotta al 5% l’imposta sostitutiva sui premi di produttività (rigo C4 del quadro C).

Riforma del lavoro sportivo:

  • Detassazione fino a 15.000 euro per gli sportivi under 23 e per i compensi nel dilettantismo (righi da C1 a C3 e D3 e D4).

Rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate:

  • Estesa la possibilità di richiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, anche per i contribuenti con sostituto d’imposta.
  • Pagamento di quanto dovuto tramite modello F24 entro il 30 giugno.

Chi può presentare il Modello 730?

  • Lavoratori dipendenti
  • Pensionati (in possesso di determinati redditi)

Vantaggi del Modello 730.

  • Compilazione semplice: non è necessario eseguire calcoli.
  • Rimborso rapido: l’imposta viene rimborsata direttamente nella busta paga o nella rata di pensione (a partire da luglio per i lavoratori dipendenti e da agosto/settembre per i pensionati).
  • Versamenti comodi: le eventuali somme dovute vengono trattenute direttamente dalla retribuzione o dalla pensione (a partire da luglio/agosto/settembre).

Modello 730/2024: Analisi delle novità.

Ampliamento platea

Dichiarazione di rivalutazione terreni (art. 2 DL 282/2002):

  • Permette di comunicare la rivalutazione del valore dei terreni ai fini fiscali.
  • Vantaggioso per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione nel 2023.
  • Richiede la compilazione di un apposito quadro nel modello 730/2024.

Redditi di capitale di fonte estera con imposta sostitutiva:

  • Consente di dichiarare redditi di capitale (es. dividendi, interessi) da fonti estere con imposta sostitutiva.
  • Semplifica la dichiarazione per i contribuenti con redditi esteri.
  • Richiede l’indicazione del tipo di reddito e dell’imposta sostitutiva versata.

Investimenti e attività estere (IVAFE, IVIE, Imposta cripto-attività):

  • Permette di assolvere agli adempimenti relativi a investimenti e attività estere.
  • Include il pagamento di IVAFE, IVIE e Imposta sulle cripto-attività.
  • Richiede la compilazione di un quadro specifico nel modello 730.

Novità per il quadro RU.

Quadro RU aggiuntivo per agricoltori sotto soglia con specifici crediti d’imposta:

  • Permette agli agricoltori sotto soglia di utilizzare il modello 730 per alcuni crediti d’imposta.
  • Semplifica la dichiarazione per questa categoria di contribuenti.
  • Richiede la compilazione del quadro RU aggiuntivo e del frontespizio del modello REDDITI PF.

Novità per le detrazioni.

Detrazioni per figli a carico solo per over 21:

  • Le detrazioni per figli a carico spettano solo per i figli di età superiore ai 21 anni.
  • Elimina le detrazioni per figli minorenni e le maggiorazioni per disabili.
  • Può avere un impatto negativo sui contribuenti con figli minorenni o disabili.

Assegno unico universale al posto delle detrazioni per figli minorenni:

  • L’assegno unico universale sostituisce le detrazioni per figli minorenni.
  • È un sostegno economico per le famiglie con figli a carico.
  • Richiede la presentazione di una specifica domanda all’INPS.

Detrazione per il comparto sicurezza e difesa: modifica importo massimo:

  • L’importo massimo della detrazione per il comparto sicurezza e difesa è stato modificato a 571 euro.
  • Riguarda i lavoratori che hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro nel 2022.
  • Può avere un impatto negativo sui contribuenti con redditi più elevati.

Novità per il lavoro.

Tassazione agevolata mance nel settore turistico-alberghiero (aliquota 5%):

  • Le mance nel settore turistico-alberghiero possono essere assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 5%.
  • Vantaggioso per i lavoratori che ricevono mance in questo settore.
  • Richiede la specifica opzione da parte del lavoratore.

Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività (aliquota 5%):

  • L’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è stata ridotta al 5%.
  • Vantaggioso per i lavoratori che ricevono premi di produttività.
  • Non richiede alcuna specifica opzione da parte del lavoratore.

Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo (detassazione under 23 e dilettantismo):

  • Introdotta una detassazione per i redditi degli sportivi under 23 e per i compensi degli sportivi dilettanti.
  • Vantaggioso per i giovani sportivi e per il settore sportivo dilettantistico.
  • Richiede la verifica dei requisiti previsti dalla normativa.

Novità per bonus e detrazioni.

Detrazione bonus mobili: limite di spesa massimo 8.000 euro: Il limite di spesa massimo per la detrazione bonus mobili è stato ridotto a 8.000 euro.

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B:

  • Riconosce una detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.
  • Vantaggioso per chi acquista un’abitazione ad alta efficienza energetica.
  • Richiede l’acquisto da imprese costruttrici e la presentazione di specifica documentazione.

Credito d’imposta mediazioni.

  • Riconosce un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione in caso di conciliazione.
  • Incentiva la risoluzione stragiudiziale delle controversie.
  • Richiede la presentazione di specifica documentazione.

Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato.

  • Riconosce un credito d’imposta in caso di successo della negoziazione assistita o di conclusione dell’arbitrato con lodo.
  • Vantaggioso per chi risolve le controversie in modo alternativo.
  • Richiede la presentazione di specifica documentazione.

Credito d’imposta contributo unificato.

  • Riconosce un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato in caso di conciliazione in mediazione demandata dal giudice.
  • Può ridurre i costi per chi accede a questo tipo di mediazione.
  • Richiede la presentazione di specifica documentazione.

Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari.

  • Proroga al 2023 l’esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
  • Vantaggioso per questa categoria di contribuenti.
  • Non richiede alcuna specifica azione da parte dei contribuenti.

Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.

  • Elimina il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità elettrica.
  • Non è più possibile fruire di questo beneficio per le spese sostenute nel 2023.
  • Non richiede alcuna azione da parte dei contribuenti per le spese già sostenute.

Modello 730: chi può utilizzarlo?

Contribuenti ammessi:

  • Pensionati e lavoratori dipendenti (anche all’estero con retribuzione convenzionale)
  • Percettori di indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente
  • Soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, agricole, pesca
  • Sacerdoti della Chiesa cattolica
  • Giudici costituzionali, parlamentari, consiglieri regionali/provinciali/comunali
  • Lavoratori socialmente utili
  • Lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore all’anno
  • Personale scuola con contratto a tempo determinato
  • Produttori agricoli esonerati da Mod. 770, Irap e Iva:

Modello 730/2024 senza sostituto di imposta

Da quest’anno i contribuenti su elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, indicando la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod.730 dipendenti senza sostituto”.

Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Quali sono i redditi da indicare nel Modello 730 2024?

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2023 hanno percepito i seguenti redditi di:

  • lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • terreni e dei fabbricati;
  • capitale;
  • lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;
  • capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.

Da quest’anno, inoltre, possono utilizzare il modello 730/2024 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta criptoattività),  compilando il nuovo quadro W.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

Modello 730/2024: scadenze e conguagli

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d’imposta.

Scadenze

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

Conguagli

Il CAF o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di  liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef, e alla  cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.

Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730  presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto  relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che  eventualmente ritiene dovuto.

730 senza sostituto ecco le modalità di conguaglio

Nel caso di 730/2024 presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):

  • se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il CAF o il professionista:
  • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
  • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;

Se il 730/2024 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

  • nel caso di credito emergente dalla dichiarazione, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.

730 senza sostituto e modalità di rimborso Agenzia delle Entrate

Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet  www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato).

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

Qualora, invece, il contribuente intenda utilizzare in compensazione (ex art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019). A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66 del 2014 (cfr. risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).

La dichiarazione congiunta 730/2024

Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730/2024 in forma congiunta.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imp osta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

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Redazione CAF Fenalca
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