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Inquilino: il recupero edilizio è detraibile

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L’articolo 16-bis del Tuir definisce che le spese per gli interventi di recupero edilizio (articolo 16-bis, Tuir) possono essere detraibili da coloro che possiedono o detengono l’immobile, sul quale sono stati effettuati i lavori, sulla base di un titolo idoneo:

  • proprietà;
  • altro diritto reale;
  • locazione;
  • comodato.

In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile (se diverso dai familiari conviventi), e quindi dall’inquilino, è necessario avere la dichiarazione di consenso del possessore (cioè del proprietario dell’immobile) all’esecuzione degli interventi.

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