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La detrazione spetta per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.

Rientrano in questa categoria di spesa anche i dispositivi medici aventi le suddette finalità, che non sono quindi da indicare fra le spese sanitarie detraibili nel rigo E1. Sono considerate persone con disabilità coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, certificata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, oppure da altre commissioni mediche pubbliche competenti a certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc..

I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992.

In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448 del 1998).

Tipologia di spesa ammessa

Sono ammesse alla detrazione, a titolo di esempio, le spese sostenute per:

  1. il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l’importo di euro 129,11);
  2. il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato (Circolare 24.04.2015 n.17, risposta 1.4), o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili (ad es. il Comune);
  3. l’affitto o l’acquisto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
  4. l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  5. l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  6. la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.1, e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5);
  7. l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
  8. l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.2);
  9. l’acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave (Risoluzione 9.04.2002 n. 113);
  10. l’acquisto di telefonini per sordi (Circolare 1.06.1999 n.122, risposta 1.1.11);
  11. l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (Circolare 6.02.2001 n. 13) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico
    (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.5);
  12. l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche.

Attenzione: per le spese indicate ai punti 6, 7 e 8 si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR, stabilita per il
2019 nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche. (cfr. Voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”
dell’appendice alle istruzioni della dichiarazione dei redditi).

Per le spese indicate ai punti 10, 11 e 12, si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento deve risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal DM 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap
rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il  ollegamento
funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

Sono agevolabili anche le spese mediche relative all’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, che sono soggette allo stesso regime applicabile delle spese sostenute in Italia (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 4.3).

Limiti di detraibilità

La detrazione, nella misura del 19 per cento, spetta sull’intero importo della spesa sostenuta e può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il  disabile sia fiscalmente a suo carico. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2020.

Documentazione necessaria

  • Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere
  • Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata
  • E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

 

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Redazione CAF Fenalca
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