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Da INPGI a INPS: novità in dichiarazione 730

Modello 730 INPGI

La legge di Bilancio 2022, art. 1, commi 103-118, legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha stabilito che dal 1° luglio 2022 le funzioni previdenziali sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ora gestite dall’Istituto di Previdenza dei Giornalisti (INPGI) siano del tutto trasferite all’INPS. Vediamo nel dettaglio.

Da INPGI a INPS: ecco le novità

Dalla data sopracitata, quindi, saranno ritenuti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica; nonché titolari di evidenza contabile separata e di posizioni assicurative; oltre che titolari di trattamenti pensionistici diretti e i superstiti già iscritti presso la stessa forma.

A decorrere dal primo luglio 2022, inoltre, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione per quanto riguarda i giornalisti sono riconosciuti dall’INPS, fino al 31 dicembre 2023, seguendo le stesse regole INPGI; mentre dal primo gennaio 2024 con disciplina prevista per generalità degli iscritti al FPLD.

INGPI e gestione separata INPS: cosa succede con il 730?

E’ importante sottolineare quali siano le novità nella compilazione delle prossime dichiarazioni 730 causate dal passaggio da INPGI a INPS per la gestione previdenziali dei giornalisti dipendenti e pensionati.

Il contribuente iscritto INPGI che presenta il Mod. 730/2022, dovrà indicare come sostituto di imposta l’INPS anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del primo luglio 2022.

Rimane, però, a carico dell’INPGI la gestione separata di coloro che esercitano attività giornalistica ma in forma autonoma, quindi i liberi professionisti. Di conseguenza, i contribuenti iscritti alla gestione separata INPGI/2 potranno continuare ad indicare INPGI come sostituto di imposta che effettuerà poi il conguaglio.

Dichiarazione dei redditi dei giornalisti: quali sono le novità?

Ricapitolando, cerchiamo di fare ulteriore chiarezza sulle novità. La legge di bilancio ha disposto la cessazione della funzione previdenziale svolta sinora dall’INPGI, per quanto riguarda il regime sostitutivo delle forme di previdenza obbligatoria per giornalisti con rapporto di lavoro subordinato.

La decisione è stata presa per cercare di far fronte alle difficoltà finanziarie dell’istituto che nel corso degli ultimi tempi si erano aggravate.

Difatti, dal primo luglio, gli iscritti alla gestione INPS: i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinati di natura giornalistica; nonché i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e i superstiti già iscritti in INPGI/1, in forma contabilmente separata.

Dalla stessa data, inoltre, anche i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione per i giornalisti saranno riconosciuti dall’INPS. Saranno, applicabili, quindi, le regole sopracitate. Come già anticipato, l’INPS ha ben chiarito come i giornalisti contribuenti iscritti all’INPGI/1, quindi pensionati o beneficiari di trattamento di disoccupazione e di cassa integrazione, i quali trasmettono la dichiarazione dei redditi 730 2022 precompilata o che si affidano a dei professionisti del settore, dovranno indicare necessariamente l’INPS come sostituto di imposta con codice fiscale 80078750587, a prescindere dal fatto che la dichiarazione venga trasmessa prima o dopo il 1° luglio 2022.

La gestione INPGI/2, riamane in carico all’INPGI e riguarda tutti coloro che esercitano l’attività di giornalismo in forma autonoma: parliamo di liberi professionisti, con partita IVA o senza, nonché i contribuenti iscritti alla gestione separata INPGI/2, dovranno continuare ad indicare INPGI come sostituto di imposta, il quale effettuerà poi il conguaglio.

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Redazione CAF Fenalca
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