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Confermato ed aumentato a 1.500 euro il bonus nido

Per i figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La legge legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha elevato l’importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Chi presenta la domanda

L’INPS corrisponde il premio direttamente al genitore che ha presentato la domanda. La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti.

Quanto è l’importo
Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile e l’importo di 1.500 euro viene parametrato su 11 mensilità (massimo 136,37 euro) direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

Il bonus non è cumulabile con la detrazione asili nido prevista per le dichiarazioni fiscali (730 e Redditi) indipendentemente dal numero di mensilità percepite.

Bonus supporto presso la propria abitazione

Per situazioni di necessità di supporto presso la propria abitazione, il bonus viene erogato dall’INPS a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente della richiesta attestando, tramite pediatra, che risulti convivente con il bambino e soprattutto l’impossibilità a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

In tal caso l’INPS eroga il bonus di 1.500 euro in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente.

Erogazione

Il bonus viene erogato secondo l’ordine di presentazione della domanda online.

Attenzione: nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente:

  • bonifico domiciliato;
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN.

L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

  • perdita della cittadinanza;
  • decesso del genitore richiedente;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).
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Redazione CAF Fenalca
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