Il Bonus Ristrutturazioni 2026 continua a essere uno dei pilastri delle agevolazioni edilizie in Italia, ma solleva spesso dubbi cruciali: cosa succede alle detrazioni residue se decido di vendere l’immobile? E in caso di successione o costituzione di un usufrutto?
La normativa fiscale prevede regole precise sul trasferimento del diritto alla detrazione. Analizziamo nel dettaglio come non perdere il beneficio fiscale nelle diverse fattispecie di trasferimento della proprietà o del possesso.
Indice dei contenuti
Vendita dell’immobile: chi ha diritto alle quote residue?
In caso di compravendita di un immobile che ha beneficiato del bonus ristrutturazioni, la regola generale prevede che il diritto alle quote di detrazione non ancora utilizzate si trasferisca all’acquirente (persona fisica).
Tuttavia, esiste un’importante eccezione: le parti possono accordarsi diversamente. Per far sì che il venditore mantenga la detrazione, è necessario specificarlo espressamente nell’atto di vendita (rogito). In assenza di tale dicitura, il beneficio passa automaticamente al nuovo proprietario.
Bonus Ristrutturazioni e Successione: le regole per gli eredi
In caso di decesso del beneficiario, la detrazione residua si trasmette agli eredi. Ma attenzione: il trasferimento non è automatico per il solo fatto di essere eredi. La condizione fondamentale è che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
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Se l’erede abita l’immobile, può continuare a portare in detrazione le quote.
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Se l’immobile viene concesso in locazione o comodato, l’erede perde il diritto alla detrazione per quegli anni, poiché viene meno il requisito della detenzione diretta.
Costituzione di Usufrutto e Nuda ProprietÃ
Cosa accade se si decide di mantenere la nuda proprietà e cedere l’usufrutto? Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la costituzione di un diritto reale di godimento (come l’usufrutto) non comporta il trasferimento delle detrazioni. In questo caso, le quote residue restano in capo al nudo proprietario (colui che ha sostenuto la spesa o che era proprietario al momento dell’inizio dei lavori).
Casi particolari: Inquilini e Comodatari
Se i lavori sono stati pagati dall’inquilino o dal comodatario, la situazione cambia radicalmente. In queste ipotesi, la fine della locazione o del comodato non influisce sulla detrazione: il soggetto che ha sostenuto la spesa continua a fruire del bonus fino alla scadenza dei 10 anni, anche se non occupa più l’immobile.
Sintesi per il contribuente
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Vendita: Passa all’acquirente, salvo diverso accordo nel rogito.
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Successione: Passa all’erede che ha la detenzione materiale.
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Usufrutto: Resta al nudo proprietario.
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Affitto/Comodato: Resta a chi ha pagato i lavori.
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