Dopo anni di stop e interpretazioni restrittive, arriva una novità significativa per i professionisti iscritti alle Casse private. Con la circolare 15/2026, l’INPS recepisce gli orientamenti della Cassazione e consente finalmente la ricongiunzione dei contributi dalle Casse professionali verso la Gestione Separata, a condizione che i versamenti siano successivi al 1° aprile 1996. Si tratta di un cambiamento che supera un veto durato oltre dieci anni e che apre nuove prospettive per chi ha carriere previdenziali frammentate.
La misura interessa architetti, ingegneri, avvocati e in generale tutti i professionisti che nel corso della loro attività abbiano versato contributi sia a una Cassa privata sia alla Gestione Separata INPS. Fino a oggi il trasferimento in entrata era di fatto bloccato; ora diventa possibile accentrare tutto presso l’INPS, che diventerà l’unico ente incaricato di liquidare la pensione.
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Chi può accedere alla ricongiunzione contributiva e quali sono i limiti
La ricongiunzione permette di unificare tutti i contributi in un’unica gestione previdenziale, diversamente dal cumulo o dalla totalizzazione che mantengono le contribuzioni separate. Tuttavia, la nuova apertura non è senza condizioni.
Il requisito fondamentale riguarda la data dei versamenti. Possono essere trasferiti solo contributi successivi al 1° aprile 1996, giorno di nascita della Gestione Separata. La norma vieta la ricongiunzione parziale, quindi chi possiede anche un solo contributo precedente a quella data in una delle gestioni coinvolte non potrà accedere alla misura. Il blocco riguarda l’intera posizione assicurativa e non soltanto i periodi più risalenti.
Resta invece invariata la disciplina per chi intende spostare i contributi dalla Gestione Separata alla propria Cassa professionale: in quel caso continuano ad applicarsi le regole della legge 45/1990, con la pensione finale erogata dalla Cassa di categoria.
Quanto costa e come viene calcolata la pensione
La ricongiunzione in entrata verso l’INPS non è gratuita. Il professionista deve sostenere un onere calcolato con un sistema percentuale. La base di riferimento è la retribuzione imponibile degli ultimi dodici mesi rispetto alla domanda. Su questo importo si applica l’aliquota contributiva vigente per i collaboratori, attualmente pari al 33%. Dalla somma ottenuta vengono sottratti i contributi effettivamente trasferiti dalla Cassa di provenienza: la differenza rappresenta l’importo da versare.
Una volta completato il trasferimento, i periodi mantengono la loro collocazione temporale originaria, come se fossero stati versati fin dall’inizio alla Gestione Separata. Il montante contributivo viene determinato secondo le regole in vigore nell’anno di presentazione della domanda e l’assegno sarà interamente calcolato con il metodo contributivo. La decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla richiesta.
Le nuove disposizioni si applicano anche alle domande già presentate e rimaste in sospeso prima della pubblicazione della circolare. Per molti professionisti si tratta di un’opportunità per semplificare il proprio percorso previdenziale, ma la scelta richiede un’attenta valutazione economica: il costo immediato della ricongiunzione va confrontato con il possibile beneficio futuro sull’importo della pensione.