Sei un cittadino italiano che ha lavorato all’estero e ora sei disoccupato? Potresti avere diritto alla NASPI rimpatriati, l’indennità di disoccupazione nazionale. In questo articolo, ti spiegheremo tutto ciò che devi sapere per richiedere questa prestazione.
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A chi spetta la NASPI per rimpatriati?
Hanno diritto alla NASPI i cittadini italiani che:
- Hanno lavorato all’estero: sia in Paesi UE che extra UE.
- Sono rimasti disoccupati: a causa di un licenziamento o del mancato rinnovo del contratto.
- Si sono rimpatriati: dopo il 1° novembre 1974.
Quali sono i requisiti per richiedere la NASPI rimpatriati?
Per poter accedere alla NASPI, è necessario:
- Essere rimpatriato: entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- Recarsi al Centro per l’Impiego: entro 30 giorni dal rimpatrio.
Quanto dura la NASPI rimpatriati e qual è l’importo?
La NASPI ha una durata massima di 180 giorni e l’importo è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Pagamenti: L’indennità viene erogata tramite bonifico bancario o postale.
Compatibilità con altre prestazioni: La NASPI è compatibile con l’Assegno unico e universale.
Quando fare domanda
La domanda non è soggetta a termini di presentazione né ha effetti sulla decorrenza della prestazione.
La durata del rapporto di lavoro subordinato all’estero:
- non è rilevante, in caso di prima domanda;
- deve essere di almeno 12 mesi, di cui sette effettuati all’estero, per le successive domande.
Modello U1: che cosa è?
I disoccupati rimpatriati da uno Stato che applica la normativa comunitaria (Paesi UE, SEE – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e Svizzera) devono allegare, se in possesso, il documento U1.
Se non si è in possesso del modello U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla struttura INPS competente all’istituzione estera.
Il modello U1 certifica i periodi di contribuzione e di attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente o autonomo in un altro paese dell’UE/SEE. In pratica, è come un “curriculum assicurativo” che attesta i periodi lavorativi svolti in un determinato Paese e i contributi versati nei rispettivi sistemi previdenziali.
Quando è necessario il modello U1?
Il modello U1 è necessario quando un lavoratore:
- Perde il lavoro in un Paese UE/SEE e si trasferisce in un altro Paese dell’UE/SEE per cercare lavoro.
- Ritorna nel proprio Paese di origine dopo aver lavorato in un Paese UE/SEE e intende richiedere l’indennità di disoccupazione.
Perché è importante?
Il modello U1 permette di:
- Unificare i periodi contributivi: i periodi assicurativi maturati in diversi Paesi UE/SEE possono essere sommati per determinare il diritto all’indennità di disoccupazione e il suo importo.
- Facilitare le procedure: il modello U1 semplifica le procedure per richiedere l’indennità di disoccupazione nel nuovo Paese di residenza.
Cosa contiene il modello U1?
Il modello U1 contiene le seguenti informazioni:
- Dati personali del lavoratore: nome, cognome, data di nascita, ecc.
- Periodi di assicurazione: inizio e fine di ciascun periodo assicurativo.
- Tipo di attività svolta: dipendente, autonomo, ecc.
- Motivo della cessazione del rapporto di lavoro.
Come si ottiene il modello U1?
Il modello U1 viene rilasciato dall’istituzione previdenziale del Paese in cui è stata svolta l’ultima attività lavorativa. Di solito, è sufficiente presentare una richiesta all’ufficio previdenziale competente.
I rimpatriati da uno Stato non convenzionato devono allegare alla domanda una dichiarazione che attesti il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto:
- del datore di lavoro all’estero;
- della competente autorità consolare.
Scarica il Modello U1, clicca qui.