La detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione edilizia consente ai contribuenti di recuperare parte delle spese sostenute per interventi di manutenzione e miglioramento degli immobili a uso abitativo. L’agevolazione è regolata dall’art. 16-bis del TUIR e prorogata da diverse Leggi di Bilancio.
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Aliquota e limite di spesa detrazione ristrutturazione edilizia
Fino al 31 dicembre 2024, è prevista una detrazione IRPEF del 50% su un importo massimo di 96.000 € per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2025, salvo proroghe, si applicherà l’aliquota ordinaria del 36% su un tetto massimo di 48.000 €.
Interventi ammessi alla detrazione
Rientrano tra i lavori detraibili:
- Manutenzione straordinaria (rifacimento impianti, modifiche strutturali interne)
- Manutenzione ordinaria (solo per parti comuni condominiali)
- Restauro e risanamento conservativo
- Ricostruzione post-evento calamitoso
- Opere per migliorare la sicurezza (es. impianti antifurto, porte blindate)
- Eliminazione barriere architettoniche
- Interventi per il risparmio energetico, se non già coperti da Ecobonus
Chi può usufruire della detrazione
- Proprietari o nudi proprietari
- Usufruttuari o affittuari
- Comodatari
- Familiari conviventi del possessore
- Coniugi separati assegnatari della casa
Modalità di pagamento e adempimenti
- Pagamento tramite bonifico parlante, con indicazione di causale, CF del beneficiario e P.IVA o CF dell’impresa
- Comunicazione all’ENEA (per alcuni interventi)
- Conservazione di tutta la documentazione: autorizzazioni, fatture, ricevute, comunicazioni ASL (se richieste)
- Inserimento dei dati nella dichiarazione dei redditi
Cumulabilità e alternative
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi sulle stesse spese (es. Superbonus). Tuttavia, è compatibile con altre agevolazioni su spese diverse.
Fonti normative
- Art. 16-bis DPR 917/1986
- Legge 449/1997
- Leggi di Bilancio annuali
- Circolari AE (es. 7/E/2021)
- Guida Agenzia Entrate “Ristrutturazioni edilizie – Detrazioni fiscali” (ultima versione disponibile)