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Assegno invalidità contributivo: sì all’integrazione al minimo

Assegno invalidità contributivo: sì all'integrazione al minimo
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Salvatore Filacchione

Dottore commercialista - Dirigente Caf Fenalca

L’assegno ordinario di invalidità (AOI) calcolato interamente con il sistema contributivo ha finalmente diritto all’integrazione al trattamento minimo. Una svolta storica sancita dalla Corte Costituzionale e recentemente recepita dall’INPS con istruzioni operative aggiornate.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025

Fino a poco tempo fa, l’integrazione al minimo era preclusa a chi aveva iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995 (i cosiddetti “contributivi puri”). La Consulta, con la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, ha dichiarato illegittima questa esclusione, stabilendo che la natura della prestazione deve garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita, a prescindere dal sistema di calcolo.

Requisiti e Limiti di Reddito 2026

Per ottenere l’integrazione, il beneficiario deve rispettare determinati parametri reddituali che vengono aggiornati annualmente. Per l’anno in corso, i limiti di riferimento basati sulle soglie dell’Assegno Sociale sono:

  • Reddito Personale Annuo: Non deve superare due volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale.

  • Reddito Coniugale: Se il richiedente è coniugato, il reddito complessivo (proprio + coniuge) non deve superare tre volte l’assegno sociale.

Nota: L’importo del trattamento minimo per il 2025/2026 si attesta intorno ai 604 euro mensili, ma l’integrazione non può comunque superare l’importo dell’assegno sociale stesso.

Decorrenza e Domanda: cosa cambia con la Circolare INPS

Secondo le ultime indicazioni (Circolare INPS 20/2026), il diritto all’integrazione decorre dal 10 luglio 2025 (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale).

  1. Nuove Domande: L’integrazione viene valutata contestualmente alla richiesta dell’assegno di invalidità.

  2. Prestazioni già in corso: Per chi percepisce già l’assegno calcolato col contributivo, l’adeguamento non è sempre automatico. È consigliabile presentare una domanda di ricostituzione della pensione per motivi reddituali tramite il portale INPS o i patronati.

  3. Arretrati: Non è prevista la retroattività per i periodi precedenti al 10 luglio 2025.

Perché è una svolta importante?

Questa misura elimina una discriminazione che penalizzava soprattutto i lavoratori più giovani o con carriere discontinue che, a causa di gravi patologie, si ritrovavano con assegni di importo molto basso (spesso inferiori ai 300-400 euro) senza possibilità di integrazione sociale.

Sentenza Corte di Costituzionale n. 94/2025, clicca qui per scaricarla.

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