Requisiti

I contributi figurativi Inps sono contributi accreditati, nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici o in quelle dei lavoratori privati, senza onere a carico degli stessi; una sorta di copertura “fittizia” (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro nè del lavoratore.

La legge individua tassativamente le ipotesi nelle quali i contributi figurativi Inps, possono essere accreditati, d’ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per l’assicurato. Per tale motivo si differenziano dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all’estero ecc.) i quali sono, invece, a carico del lavoratore.

Gli eventi che danno luogo all’accredito

La contribuzione figurativa è riconosciuta d’ufficio per i periodi durante i quali i lavoratore fruisce della disoccupazione indennizzata. Si pensi, in particolare, ai contributi figurativi Naspi o alla precedente Aspi e Mini-Aspi); all’indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria), per i periodi di godimento delle prestazioni di invalidità di natura previdenziale (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, seppur a determinate condizioni), i periodi di assistenza antitubercolare, nei contratti di solidarietà (per la parte di contribuzione persa a causa della riduzione dell’orario di lavoro). L’accredito di questi eventi è, pertanto, obbligatorio in quanto discende da una specifica disposizione di legge e non può essere oggetto di rinuncia da parte dell’interessato.

Possono essere accreditati, invece, a domanda dell’interessato:

  1. per malattia del figlio;
  2. dal lavoro non retribuite per assistere, educare figli o portatori di handicap;
  3. retribuite per assistere i portatori di handicap;
  4. per malattia ed infortunio (entro un massimo di 22 mesi);
  5. per donazione di sangue o per donazione del midollo osseo;
  6. e per aspettativa dovuta a cariche pubbliche o sindacali.

L’accredito, in questo caso, ha natura facoltativa in quanto spetta all’assicurato decidere se chiedere l’accredito di tali eventi sul proprio conto assicurativo.

Le modalità di accredito

Gli eventi che danno luogo all’accredito d’ufficio vengono riconosciuti dall’ Inps senza che il lavoratore debba presentare alcuna domanda all’istituto di previdenza. Fino al 2012 l’accredito della contribuzione figurativa facoltativa avveniva solo a seguito di specifica domanda dell’interessato; dal 2013, invece, in un’ottica di semplificazione, l’accredito viene effettuato dall’Inps in via automatica (salva facoltà di rinuncia dell’assicurato) tranne ove sia impossibile per l’Inps disporre degli elementi di calcolo senza apposita comunicazione del lavoratore: si tratta, in particolare, degli eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo (servizio militare, malattia o maternità al di fuori di un rapporto di lavoro o qualsiasi altro periodo per il quale non sia prevista o non lo sia stata in passato apposita dichiarazione del datore di lavoro). In tali circostanze il lavoratore dovrà, pertanto, necessariamente presentare domanda per l’accredito dato che i parametri per la determinazione della misura dell’accredito stesso non sono noti all’istituto di previdenza.

Resta ferma, tuttavia, la possibilità per l’interessato di chiedere la rinuncia all’accredito di tali periodi sul conto assicurativo. Talvolta, infatti, il lavoratore potrebbe avere bisogno di “cancellare” alcuni periodi figurativi per evitare un nocumento sulla pensione.