I lavoratori che intendono comporre una controversia di lavoro insorta con i propri datori, anziché adire la commissione di conciliazione istituita presso la Direzione territoriale del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di in sede sindacale.

A seguito del recente intervento riformatore (art. 31, L. 4 novembre 2010, n. 183, c.d. collegato lavoro) la conciliazione in sede sindacale è ora disciplinata dallo scarno disposto dell’art. 412-ter c.p.c. secondo il quale “la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

Raggiunto l’accordo, il verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dal lavoratore, dal datore di lavoro e dai rappresentanti sindacali, viene depositato, a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale, presso la Direzione territoriale del lavoro che ne accerta l’autenticità e ne cura il deposito, a norma dell’art. 411 c.p.c., nella cancelleria del Tribunale competente.

In questo modo, anche l’accordo raggiunto in sede sindacale può acquistare efficacia esecutiva come avviene per il verbale di conciliazione amministrativa.