Sei un genitore o un tutore e sostieni spese per l’istruzione dei tuoi figli? Sapevi che puoi detrarre il 19% di queste spese dalla tua dichiarazione dei redditi? Questa guida completa ti illustra tutti gli aspetti relativi alla detrazione delle spese di istruzione diverse da quelle universitarie, con riferimento specifico all’anno fiscale 2024 e alle disposizioni della Dichiarazione 2025 (Rigo E8/E10, codice 12).
Indice dei contenuti
Quali Spese di Istruzione Sono Detraibili?
La detrazione del 19% si applica alle spese sostenute per la frequenza di scuole statali e paritarie private del sistema nazionale di istruzione, che include:
- Scuole dell’infanzia (scuole materne).
- Scuole primarie (scuole elementari).
- Scuole secondarie di primo grado (scuole medie).
- Scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori).
Anche le spese per l’iscrizione a Conservatori di Musica e Istituti musicali pareggiati (relativi a corsi antecedenti il DPR 212/2005) rientrano in questa categoria. Le spese per i nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 212/2005, invece, sono equiparabili alle spese universitarie.
Importante: La detrazione è limitata alle scuole del “sistema nazionale di istruzione”; pertanto, le spese sostenute per l’istruzione all’estero non sono agevolabili.
Tipologie di Spese Ammesse alla Detrazione
Oltre alle tasse di iscrizione e frequenza, rientrano tra le spese detraibili:
- Contributi obbligatori e volontari: inclusi quelli deliberati dagli istituti scolastici.
- Mensa scolastica: anche se il servizio è fornito dal Comune o da terzi.
- Servizi scolastici integrativi: come l’assistenza al pasto, il pre e post scuola.
- Gite scolastiche: incluse assicurazioni scolastiche e contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa (es. corsi di lingua, teatro) deliberati dagli organi d’istituto.
- Servizio di trasporto scolastico: spese sostenute dal 1° gennaio 2018, anche se il servizio è gestito da Comuni o soggetti terzi. Questa detrazione è cumulabile con quella per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Rigo E8-E10, codice 40).
Attenzione: Non sono detraibili le spese per l’acquisto di materiale di cancelleria e testi scolastici.
Limiti di Detraibilità e Condizioni Spese di istruzione
Per l’anno 2024, la detrazione è calcolata su un importo massimo di 800 euro per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
Incompatibilità: La detrazione per le spese di frequenza non è cumulabile con quella per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR), riferita al singolo alunno.
Limite di reddito: A partire dall’anno d’imposta 2020, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Superato questo limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi a 240.000 euro.
Tracciabilità dei pagamenti: Dal 2020, è obbligatorio che l’onere sia sostenuto tramite versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili” (es. carte di debito/credito, PagoPA). La prova del pagamento deve essere conservata (ricevuta POS, estratto conto, copia bollettino/MAV).
Documentazione da Conservare per le Spese di istruzione
Per il riconoscimento della detrazione, è fondamentale conservare la seguente documentazione:
- Ricevute o quietanze di pagamento degli importi sostenuti nel 2024.
- Per mensa, servizi integrativi e trasporto: la ricevuta del bollettino postale o bonifico bancario deve indicare la causale del servizio, la scuola di frequenza e il nome dell’alunno.
- In alternativa, un’attestazione rilasciata dalla scuola o dal soggetto che ha ricevuto il pagamento, che certifichi l’ammontare della spesa, i dati dell’alunno e l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili.
Le spese rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione di retribuzioni premiali non sono detraibili, ma la detrazione spetta sulla parte di spesa non rimborsata.
Devi presentare il Modello 730/2025?
- Prenota un appuntamento presso una sede CAF Fenalca su questo link.
- Scarica l’elenco dei documenti da presentare al CAF Fenalca per il tuo Modello 730, clicca qui.