L’INPS ha recentemente pubblicato la Circolare numero 123 del 5 settembre 2025, introducendo importanti chiarimenti e significative novità sull’ambito di applicazione del Bonus Asilo Nido. Le modifiche, rese necessarie dal Decreto-legge n. 95/2025 (noto anche come “Decreto Economia”), mirano ad ampliare la platea dei beneficiari e a semplificare la procedura di richiesta per gli anni a venire.
Se sei un genitore e vuoi conoscere l’impatto di questa normativa sul tuo nucleo familiare, questa guida ti offre un riassunto essenziale di tutte le novità.
Indice dei contenuti
Estensione del Bonus Asilo Nido: Quali Strutture Rientrano nel 2025?
La novità più rilevante della Circolare INPS 123/2025 è l’interpretazione autentica della normativa vigente, che amplia i tipi di strutture per la prima infanzia idonee a ricevere il contributo.
A partire dal 2025, il contributo Asilo Nido non è più limitato ai soli asili nido pubblici o privati autorizzati, ma si estende ufficialmente anche a:
- Micronidi: Servizi educativi destinati ai bambini più piccoli (in genere 3-36 mesi).
- Sezioni Primavera: Strutture che accolgono bambine e bambini tra i 24 e i 36 mesi, favorendo la continuità del percorso educativo.
- Servizi Educativi Integrativi (ad esempio spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi domiciliari).
Attenzione: È fondamentale che tutte le strutture che erogano i servizi sopra citati siano autorizzate secondo le specifiche normative regionali per l’erogazione di servizi educativi per l’infanzia.
Riesame delle Domande 2025
L’INPS, sulla base di queste nuove disposizioni, ha già avviato il riesame in autotutela delle domande del 2025 che erano state in precedenza respinte. Se avevi presentato domanda per strutture come Micronidi o Sezioni Primavera e avevi ricevuto un diniego, l’Istituto potrebbe ora accogliere la tua richiesta.
Ultrattività delle Domande: La Semplificazione dal 2026
Una svolta attesa per la semplificazione burocratica riguarda l’introduzione dell’ultrattività delle domande, valida per i benefici richiesti dal 1° gennaio 2026.
Cosa significa ultrattività?
Le domande di Bonus Asilo Nido presentate e accolte a partire dal 2026 saranno considerate valide automaticamente per gli anni successivi fino al compimento del terzo anno di età del bambino, a condizione che:
- Permanga il requisito della frequenza del nido.
- Il genitore non presenti una domanda di rinuncia.
Questa semplificazione riduce drasticamente l’onere amministrativo annuale per le famiglie.
Riepilogo requisiti Bonus Asilo Nido 2025
Il Bonus Asilo Nido 2025 presenta requisiti che si dividono in quelli relativi al richiedente (genitore), al bambino e alla struttura frequentata.
La Circolare INPS n. 123 del 5 settembre 2025 non ha modificato i requisiti fondamentali di cittadinanza e ISEE, ma ha introdotto importanti novità sull’ambito delle strutture ammesse e sulla durata delle domande.
Ecco una sintesi completa dei requisiti per il 2025:
Requisiti del Genitore Richiedente
- Cittadinanza e Residenza:
- Cittadinanza italiana o di uno Stato UE, oppure permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o specifiche carte/permessi di soggiorno (es. protezione internazionale).
- Residenza in Italia.
- Responsabilità Genitoriale:
- Essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta.
- ISEE Minorenni (non obbligatorio ma determinante per l’importo):
- Possedere un’attestazione ISEE Minorenni valida per l’anno di riferimento.
- Novità 2025: L’Assegno Unico Universale (AUU) non viene più conteggiato nel calcolo dell’ISEE ai fini del Bonus Nido.
Requisiti del Bambino
- Età:
- Il bambino deve avere un’età inferiore ai tre anni per tutte le mensilità cui si riferisce la domanda (fino al compimento del terzo anno di età nell’anno solare).
- Frequenza o Assistenza:
- Contributo Asilo Nido: Essere iscritto e frequentare una delle strutture educative autorizzate.
- Contributo Supporto Domiciliare: Essere affetto da grave patologia cronica (attestata dal pediatra) che impedisce la frequenza del nido.
Strutture Ammesse (Novità introdotte dalla Circolare INPS n. 123/2025)
Il contributo per la retta può essere richiesto per la frequenza di strutture che erogano servizi educativi per la prima infanzia, purché autorizzate dalla normativa regionale e provinciale.
Oltre ai tradizionali Asili Nido pubblici e privati autorizzati, l’agevolazione è estesa a:
| Tipo di Struttura | Età del Bambino |
| Micronidi | Bambini dai 3 ai 36 mesi. |
| Sezioni Primavera | Bambini dai 24 ai 36 mesi. |
| Altri Servizi Educativi autorizzati | Servizi educativi domiciliari o similari. |
Sono invece escluse le spese per:
- Servizi ricreativi (es. ludoteche).
- Servizi pre-scuola o post-scuola.
- Centri per bambini e famiglie (che prevedono la presenza di un adulto accompagnatore).
Ultrattività della Domanda (Novità dal 2026)
A partire dal 1° gennaio 2026, le domande presentate e accolte avranno validità pluriennale e saranno automaticamente rinnovate per gli anni successivi, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, senza necessità di ripresentare l’istanza ogni anno (salvo l’obbligo di presentare annualmente l’ISEE). Se devi ancora richiedere il Modello ISEE prenota un appuntamento su questo Link.
Importi Massimi in base all’ISEE (Annuali)
| ISEE Minorenni | Nati Prima del 1° gennaio 2024 | Nati Dal 1° gennaio 2024 (Solo 2° figlio) |
| Fino a € 25.000 | € 3.000 (max € 272,72/mese) | € 3.600 (max € 327,27/mese) |
| Da € 25.001 a € 40.000 | € 2.500 (max € 227,27/mese) | € 3.600 (max € 327,27/mese) |
| Oltre € 40.000 o ISEE non presentato | € 1.500 (max € 136,37/mese) | € 1.500 (max € 136,37/mese) |
(Fonte: Circolare INPS 123/2025)