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Detrazione risparmio energetico: nuovo sito ENEA invio documenti

L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha attivato da oggi uno nuovo sito web, www.finanziaria2018.enea.it , dedicato all’invio telematico della documentazione ai fini dell’accesso al beneficio delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) conclusi dopo il 31 dicembre 2017.

Ecobonus, ecco le novità della legge di bilancio 2018

La detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (legge finanziaria 2007, articolo 1, commi da 344 a 347, legge 296/2006) è stata più volte modificata nel corso degli anni dal legislatore prorogondone l’operatività.

Non ultima la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 3, legge 205/2017) che ha definito:

  • La prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione nella misura del 65%;
  • La riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto). La detrazione nella misura del 50% si applica anche alle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro;
  • la detrazione al 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII; con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; con generatori d’aria calda a condensazione;
  • l’introduzione di un nuovo tipo di spesa agevolabile relativo all’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
  • la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
  • per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. In tal caso, la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
  • per gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) il beneficio di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%).
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Redazione CAF Fenalca
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